COS LATINA, respinto anche il secondo grado di giudizio. Adesso si potrà andare avanti alla Consulta del Coni, per farlo servono bei soldi. Conviene?

16.02.2024 16:48 di  Paolo Annunziata   vedi letture

Reclamo proposto dalla società Nuovo Cos Latina,avverso il provvedimento di perdita della gara ed ammenda di euro 100, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con Comunicato Ufficiale del 3/1 / 2024 della gara M.S.G. Campano - Cos Latina del 19 / 11/ 2023.

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società COS LATINA, ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo, che le ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 - 3, e le sanzioni accessorie, per aver utilizzato nella gara in epigrafeun calciatore in posizione irregolare in quanto in corso di squalifica. la reclamante rammenta che, nella squalifica a tempo per una espulsione comminata nel corso di una gara di Coppa Italia, regionale, che avrebbe meritato soltanto una squalifica per una gara per automatismo che sarebbe stata scontata, secondo regolamento nella stessa competizione e non in una gara di campionato. Il reclamo è infondato e va respinto, . L' assunto della reclamante sull' anomalia della squalifica a tempo, comminata nella circostanza dal Giudice Sportivo, è fondato, in quanto, effettivamente, l' espulsione venne comminata per comportamento non regolamentare comportato soltanto l' applicazione con l' automatismo con la squalifica di UNA gara da scontare in Coppa Italia. In effetti, il Giudice , onde evitare di lasciare pendenze di squalifica da scontare in una prossima stagione nelle gare di Coppa, ha adottato la decisione di limitare l' applicazione della sanzione di squalifica. Così facendo però, ha ottenuto lo scopo di eludere sostanzialmente il regolamento che impone invece che le squalifiche irrogate ai calciatori debbano essere scontate in competizione omogenee. L' intenzione era quindi apprezzabile, la squalifica è uscita prima della gara di campionato. La posizione del calciatore era quindi indubbiamente irregolare a da questo discende l' applicazione delle sanzioni comminate correttamente dal Giudice Sportivo  che non meritano alcuna rivisitazione e Correzione.Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello territoriale   DELIBERA: di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata . Il contributo va incamerato. 

Ci sembra una decisione anomala, anche perchè nei precedenti turni erano state date le squalifiche a giornata. Come mai in questa occasione è stata cambiata la regola? Ci sembra una cosa ingiusta.Adesso al Cos Latina non resta che ricorrere alla Consulta del CONI, che però costa tanti soldi. 


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